Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2454 del 19 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2454PEN

Massima

Massima ufficiale
La pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni anche se per concorso nello stesso reato (corte cost. 15 luglio 1983 n. 222), pur se intervenuta successivamente alla decisione del giudice di appello, non ne elimina la competenza, poiche' questa, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", si e' radicata nel momento in cui il giudice e' stato investito del procedimento. tale competenza permane per effetto dell'annullamento con rinvio, anche se disposto successivamente alla citata pronuncia della corte costituzionale, in quanto il giudizio di rinvio costituisce una fase ulteriore del processo di impugnazione, diretta a completare quella annullata, e forma, con questa e con la fase di annullamento, un tutto organico e inscindibile. (Nella specie, sulla base di tali argomentazioni, la s.c., pronunciando l'annullamento della impugnata sentenza di appello nei confronti di minori coimputati, ha disposto il rinvio ad altra sezione "ordinaria" della stessa corte di appello e non alla sezione per i minorenni).

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