Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 18211 del 2005

ECLI:IT:TARNA:2005:18211SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca di una licenza commerciale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di consentire al destinatario di partecipare al procedimento, prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, a garanzia del contraddittorio e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda l'accertamento e la valutazione dei presupposti posti a fondamento della determinazione amministrativa. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento determina l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che l'amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di osservanza della relativa formalità. La necessità della comunicazione di avvio del procedimento è una prescrizione generale, che non riguarda soltanto i procedimenti complessi ma anche quelli semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, in quanto comunque comportano una fase istruttoria da parte dell'autorità emanante. L'obbligo di comunicazione si connota in modo più stringente in relazione alla genericità della motivazione, alla gravità dell'incisione della sfera di interessi del titolare della licenza e all'assenza di particolari esigenze di celerità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza
Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Vincenzo Cernese - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.7805/1996 R.G. proposto da Antonio Novizio, rappresentato e difeso dall'avv. G. e L. Rispoli;
c o n t r o
il Questore di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del decreto n. 1996 del 13.6.1996 di revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli …

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