Consiglio di Stato sentenza n. 2961 del 2004

ECLI:IT:CDS:2004:2961SENT

Massima

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La facoltà di proroga di un contratto di servizi pubblici stipulato da una pubblica amministrazione, prevista in specifiche clausole contrattuali, non è preclusa dall'art. 44 della legge n. 724/1994, che vieta il rinnovo tacito di tali contratti. Tale facoltà di proroga, infatti, si configura come un diritto potestativo dell'amministrazione di richiedere la prosecuzione dell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni per un periodo determinato, entro il limite massimo di durata novennale previsto per i contratti a prestazioni continuative o periodiche che comportano spese ordinarie. Tale facoltà, essendo portata a conoscenza di tutti i partecipanti alla gara d'appalto, non lede i principi di trasparenza e di concorrenza, in quanto consente a tutti gli operatori economici di tenerne conto nella formulazione delle proprie offerte. Inoltre, l'esercizio di tale facoltà di proroga da parte dell'amministrazione è compatibile con l'autonomia negoziale riconosciuta agli enti pubblici, nei limiti della durata massima consentita per i contratti a prestazioni continuative o periodiche. Pertanto, le clausole contrattuali che prevedono tale facoltà di proroga conservano la loro efficacia anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 della legge n. 724/1994, e l'amministrazione può legittimamente avvalersene. Quanto alla revisione prezzi, essa deve essere determinata dall'amministrazione sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e di una specifica istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993, senza che sia possibile integrare tale disciplina speciale con le norme del codice civile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)         
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4766/2003 del 03/06/2003, proposto dalla Societa' "An. Ci." a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. An. Pa., con domicilio eletto in Ro., via E.Q. Vi. 99, presso Ed. Ca.;
contro
il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fe. Pi., Gi. Re. e Ro. Pe., con domicilio   eletto in Ro., via Vi. Ve., 7, presso Gi. Se.;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania - Napoli: Sezione I n. 1824/2003, resa tra le parti;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l' art. 23 bis comma sesto della legg…

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