Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3022 del 14 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:3022CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla metà di "tutti i termini" del procedimento di cassazione, disposta dall'art.. 82 terzo comma del D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570, nel testo introdotto con l'art.. 1 della legge 23 dicembre 1966 n.. 1147, opera non solo per i termini da osservare nel corso di detto procedimento, ma anche per il termine annuale previsto dall'art.. 327 cod. proc. civ., sicché la proposizione del ricorso, in caso di mancata notificazione della sentenza d'appello, resta preclusa dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima.

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