Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44850 del 21 novembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:44850PEN

Massima

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Il diritto di difesa, quale principio costituzionale fondamentale, impone che, qualora una norma processuale preveda la notifica di un atto al difensore dell'indagato, in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, il giudice abbia l'obbligo di nominare un difensore di ufficio al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio. Tale principio trova applicazione anche con riferimento all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., il cui mancato recapito al difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, determina la nullità dell'atto, in quanto tale adempimento è funzionale a garantire all'indagato la possibilità di prendere conoscenza del fatto e degli atti di indagine, nonché di esercitare le facoltà difensive connesse a tale fase procedimentale. L'interpretazione delle norme di garanzia a tutela del diritto di difesa deve essere elaborata in bonam partem, al fine di eliminare ogni incertezza o equivocità a danno dell'imputato, senza che possa essere operata una differenziazione tra difesa personale e difesa tecnica, ovvero tra difensore di fiducia e difensore di ufficio. L'eventuale dichiarazione di nullità di un atto processuale, ancorché non legittima, non integra di per sé gli estremi dell'abnormità, in quanto l'illegittimità non comporta necessariamente l'abnormità, la quale è un concetto dal contenuto circoscritto e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, dovendo essere rispettato il principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art. 568 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano.
Avverso l'ordinanza emessa in data 11.2.2002 dal Tribunale di Avezzano.
Nei confronti di ((omissis)), nato il 3.12.1939.
Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ((omissis));
Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata nomina di un difensore di ufficio e per l'omessa notifica allo stes…

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