Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2764 del 7 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2764PEN

Massima

Massima ufficiale
La dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835 (corte cost. 15 luglio 1983, n. 222), nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, ha effetto retroattivo sulla validita` della sentenza e del giudizio di primo grado gia` concluso innanzi al giudice ordinario. Infatti, la pronuncia di incostituzionalita` di norme processuali, poiche` ha efficacia "invalidante e non abrogativa" e produce conseguenze simili a quelle dell'annullamento, esplica i suoi effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente nei confronti di fatti e rapporti intercorsi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione solo delle situazioni giuridiche ormai consolidate (cosiddetti "rapporti esauriti").   conforme: [p85\09163] [p85\07134] [p85\03319] contraria: [p85\10256] [p85\01594] [p85\05204] [p85\04227]

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