Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11203 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:11203SENT

Massima

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Il condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, non è consentito per "abusi maggiori" (cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al D.L. n. 269 del 2003) commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa. Nelle aree sottoposte a vincolo preesistente all'opera, neppure può essere concessa la sanatoria qualora l'intervento sia difforme dagli strumenti urbanistici. La legge regionale n. 12 del 2004 della Regione Lazio ha ampliato le categorie delle opere non sanabili, estendendole anche a quelle realizzate, prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Tale scelta restrittiva del legislatore regionale è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale in relazione alla eccezionalità delle norme statali sul condono e alla rilevanza della maggiore tutela dei beni ambientali e paesaggistici perseguita dalla Regione. Pertanto, in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto ai sensi della L. n. 326 del 2003, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo, in quanto la sola presenza del predetto vincolo rende le opere in questione non condonabili.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/05/2024

N. 11203/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14631/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14631 del 2018, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento

- del diniego di condono edilizio prot. n. QI/83535/2018 del 15 maggio 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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