Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5981 del 16 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:5981PEN

Massima

Massima ufficiale
La minore età degli anni 21, prevista nella legge penale, tale rimane anche dopo la modifica dell'art. 2 cod. civ., attuata con la legge 8 marzo 1975 n. 39 che, ai fini civilistici, fissa la maggiore età al compimento degli anni 18. L'apparente eterogeneità delle due normative, riferentesi l'una alla tutela penale e l'altra alla capacità giuridica, non crea diversità di trattamento, poiché le situazioni obiettive non hanno analogie.(Nella specie trattavasi di sfruttamento della prostituzione a danno di minore degli anni 21, con l'aggravante di cui all'art. 3 n. 51.75/58).

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