Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13610 del 21 maggio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:13610CIV

Massima

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Il diritto di cronaca, quale causa di giustificazione della diffamazione, richiede la prova della verità dei fatti riportati, la cui mancanza comporta la responsabilità dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie, anche se queste siano state rese nell'esercizio del diritto di denuncia-querela. Infatti, la divulgazione a mezzo stampa del contenuto di una denuncia-querela non si pone in rapporto di strumentalità rispetto all'esercizio di tale diritto, ma costituisce una autonoma condotta diffamatoria, per la quale l'autore delle dichiarazioni deve rispondere, salvo che non dimostri la verità dei fatti denunciati. L'onere di provare la verità dei fatti grava sull'autore delle dichiarazioni, non potendo essere sufficiente il mero esercizio del diritto di denuncia-querela, né la mancata contestazione specifica della controparte sulla veridicità dei fatti, essendo necessaria l'indicazione puntuale degli atti difensivi dai quali emerga tale mancata contestazione. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle stesse per sostenere la motivazione rientrano nell'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi di legittimità espressamente dedotti. Infine, il regolamento delle spese processuali, ivi compresa la decisione di compensarle in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. SCARANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8813/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS);
- controricorrente -
e nei confronti di:
(OMISSIS), e (OMISSIS) S.p.A.;
F
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, n. 1126/2016, pubblicata il 28 settembre 2016;

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