Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36705 del 24 luglio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:36705PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, deve annullare senza rinvio la pronuncia limitatamente all'affermazione di responsabilità per tale fatto, non più previsto dalla legge come reato, con conseguente necessità di rideterminare sia il trattamento sanzionatorio che le statuizioni civili. Infatti, in tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. Inoltre, il giudice di legittimità, nel valutare la congruità del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, deve ridurre l'importo in proporzione alla revoca della condanna per il reato di ingiuria, non più previsto dalla legge. Infine, il giudice di legittimità, nel decidere sull'impugnazione, è tenuto a condannare il ricorrente al rimborso delle spese di parte civile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere

Dott. SCOTTI ((omissis)) - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAPALORCIA GRAZIA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI Paola.
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio IN RIFERIMENTO ALL'ART. 594 C.P. PERCHE' IL FATTO NON E' PIU' PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, RIDETERMINAZIONE DE…

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