ECLI:IT:CASS:2002:16221PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. G. B. impugna per cassazione la sentenza che ne ha dichiarato la colpevolezza in ordine al delitto di diffamazione ai danni di G. G., titolare di un centro medico delle cui prestazioni aveva dato conto la stampa locale, accusato perciò di comportamento vergognoso in una lettera inviata dall'imputato all'Ordine dei medici di Cuneo, e da questo trasmessa poi all'Ordine dei medici di Torino, per denunciare una presunta violazione delle norme che vietano ai medici la pubblicità professionale. Propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone una eccezione d'incompetenza per territorio, sostenendo che il reato contestato si sarebbe consumato a Torino, ove pervenne a conoscenza di più persone la lettera letta a Cuneo dal solo presidente del locale Ordine dei medici.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 598 c.p., lamentando che non sia stata applicata la relativa esimen…
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