Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16221 del 3 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16221PEN

Massima

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Il reato di diffamazione sussiste anche quando la lettera contenente l'offesa sia indirizzata all'autorità competente a reprimere la condotta denunciata, purché l'offesa sia conosciuta da più persone, non essendo necessario che la lettera sia destinata alla conoscenza di una pluralità di soggetti. Infatti, il dolo di diffamazione non richiede che l'agente abbia inteso divulgare l'offesa, essendo sufficiente che egli abbia consapevolmente esposto a conoscenza di più persone l'altrui reputazione. Pertanto, il fatto che la lettera sia stata inviata al solo presidente dell'ordine professionale e che la sua conoscenza da parte di altri sia dipesa da un'iniziativa imprevista di quest'ultimo non esclude la configurabilità del reato, così come non rileva che l'agente abbia agito al solo scopo di denunciare una presunta violazione di norme professionali, atteso che la qualificazione dell'altrui condotta come "vergognosa" non è funzionale a tale scopo, ma integra un'offesa alla reputazione. Infine, l'incompetenza per territorio non può essere dedotta per il solo fatto che l'offesa sia stata conosciuta in una diversa circoscrizione rispetto a quella in cui è stata inviata la lettera, essendo sufficiente che questa sia stata conosciuta da più persone nel luogo in cui è stata ricevuta.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. G. B. impugna per cassazione la sentenza che ne ha dichiarato la colpevolezza in ordine al delitto di diffamazione ai danni di G. G., titolare di un centro medico delle cui prestazioni aveva dato conto la stampa locale, accusato perciò di comportamento vergognoso in una lettera inviata dall'imputato all'Ordine dei medici di Cuneo, e da questo trasmessa poi all'Ordine dei medici di Torino, per denunciare una presunta violazione delle norme che vietano ai medici la pubblicità professionale. Propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone una eccezione d'incompetenza per territorio, sostenendo che il reato contestato si sarebbe consumato a Torino, ove pervenne a conoscenza di più persone la lettera letta a Cuneo dal solo presidente del locale Ordine dei medici.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 598 c.p., lamentando che non sia stata applicata la relativa esimen…

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