Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1696 del 19 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1696PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'estinzione del reato di inquinamento a beneficio dei titolari degli insediamenti preesistenti, i quali abbiano presentato alla regione un programma dettagliato per l'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni di legge, l'art. 3 legge 24 dicembre 1979, n. 650 esige l'avvenuta realizzazione del programma concordato tra l'interessato e la pubblica amministrazione competente. Ciò, anche quando il titolare dello scarico, pur avendo cessato la sua attività prima della scadenza del termine di realizzazione del suo programma antinquinante, non abbia posto in essere il programma medesimo. Sicché tale inadempimento reinstaura l'accertata situazione obiettiva dell'inquinamento ex art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'imputato, ritenuta l'estinzione del reato, per impossibilità di realizzare il programma per fallimento dell'industria cartaria di cui egli era titolare).

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