Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11341 del 16 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:11341PEN

Massima

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Il contributo pubblico erogato ai gruppi consiliari regionali per il loro funzionamento e per le attività di informazione e comunicazione è destinato esclusivamente al perseguimento di finalità istituzionali, connesse all'espletamento del mandato consiliare. Il presidente del gruppo consiliare, cui compete la disponibilità giuridica diretta di tali fondi, risponde del delitto di peculato qualora ne disponga per finalità diverse da quelle previste dalla legge regionale, mentre il singolo consigliere, privo di tale disponibilità diretta, risponde del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche qualora ottenga il rimborso di spese non inerenti all'attività istituzionale. La prova dell'utilizzo dei fondi per finalità privatistiche è a carico dell'accusa, non potendosi desumere dalla sola carenza di adeguata documentazione giustificativa. Il giudice penale non può sindacare la congruità o l'opportunità delle spese sostenute, purché riconducibili all'esercizio del mandato consiliare, essendo tale valutazione rimessa alla giurisdizione contabile. Ove non sia possibile accertare l'estraneità di talune spese alle finalità istituzionali, deve escludersi la configurabilità del reato di peculato. Il giudice del rinvio, nel rivalutare la fattispecie, dovrà tener conto della possibilità per i singoli consiglieri di svolgere autonomamente attività di informazione e comunicazione, nonché di rappresentanza, purché connesse all'esercizio del mandato, e non potrà basarsi su meri elementi indiziari privi dei requisiti di gravità e precisione richiesti dalla legge. Ove, invece, risultino sostenute spese ontologicamente incompatibili con l'attività istituzionale, come quelle per l'acquisto di beni voluttuari, potrà ritenersi integrato il delitto di peculato. Quanto alle statuizioni civili, l'annullamento della sentenza agli effetti penali per intervenuta prescrizione comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al fine di accertare l'effettiva entità del danno risarcibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debora - rel. Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
11. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
12. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
13. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
14. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
15. (OMISSI…

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