Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1256 del 19 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1256PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche dopo le modifiche apportate alla legge n. 575 del 1965 della L. 12 luglio 1991 n. 203 per la procedibilita` della proposta del questore di applicazione di una misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza alla mafia, non e` necessario il previo avviso orale di cui all'art. 4 L. n. 1423 del 1956. (La Cassazione ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il comma quarto dell'art. 2 bis L. n. 575 del 1965, come sostituito dall'art. 20 L. n. 203 del 1991, nella parte in cui dispone che la proposta, in ipotesi di sequestro preventivo dei beni, "non e` ... preceduta dall'avviso ..." va interpretato non nel senso che negli altri casi la proposta, se formulata dal questore, deve essere preceduta da tale avviso, bensi` come se il testo stabilisse: "la proposta ... non e` nemmeno in tale ipotesi preceduta dall'avviso orale ...").   da vedere: Sen 30/10/1990 3253 sez 1 Pen Sen 31/10/1990 3060 sez 1 Pen Sen 31/10/1990 3062 sez 1 Pen Sen 12/11/1990 3058 sez 1 Pen

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