Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5529 del 10 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:5529PEN

Massima

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Il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. La produzione di certificazione medica non preclude affatto al giudice di valutare l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo certo ritenersi ostativa in tal senso la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è, per sua natura, preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce la condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione del requisito dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento. Il giudice di merito può, pertanto, rigettare l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento a comparire dell'imputato, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria prodotta, senza necessità di una verifica fiscale, qualora ritenga che la patologia dedotta non determini una situazione di impossibilità assoluta di comparire in udienza senza grave e non evitabile rischio per la salute. Le doglianze difensive volte a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in assenza di evidenti vizi logici o carenze motivazionali, sono inammissibili in sede di legittimità, non potendo la Corte di cassazione sindacare le valutazioni di merito compiute dai giudici di merito, se non per manifesta illogicità o contraddittorietà. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base di valutazioni discrezionali relative alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti penali, non è sindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o contraddittorietà evidenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 47/2012 della Corte d'Appello di Bologna, del 24/06/2015;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere DE AMICIS Gaetano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento dei mot…

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