Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 33059 del 20 dicembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:33059CIV

Massima

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Il verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada redatto da un pubblico ufficiale gode di piena efficacia probatoria fino a querela di falso, non solo in relazione alla condotta contestata, ma anche in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, come il limite di velocità vigente nel tratto di strada interessato. Pertanto, il soggetto sanzionato che intenda contestare tali elementi ha l'onere di attivare il procedimento di querela di falso, non potendo limitarsi a produrre mera documentazione fotografica o altra prova contraria, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o giuridici. Inoltre, qualora il verbale indichi il limite di velocità violato, tale indicazione fa piena prova, in assenza di querela di falso, della vigenza di quel limite nel tratto stradale interessato, senza che sia necessario l'esplicito riferimento alla presenza del relativo cartello segnaletico. Infine, in caso di accertata violazione del limite di velocità, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di strada (extraurbana o urbana) e all'entità dell'eccesso di velocità, senza che il giudice possa operare diversamente sulla base di proprie valutazioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo - Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6705/2016 proposto da:
(OMISSIS), difensore di se' stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
COMUNE DI COSTRONOVO DI SICILIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 864/2015 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il 15/9/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Termini Imerese, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto…

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