Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4260 del 1 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:4260PEN

Massima

Massima ufficiale
Le ordinanze in materia di misure cautelari non sono suscettibili di passaggio in giudicato. Tuttavia, dal sistema delle impugnazioni previsto dagli artt. 309 e seguenti cod. proc. pen. e, in particolare, dai termini di decadenza ivi indicati, si ricava agevolmente che le dette ordinanze, qualora non siano state impugnate o siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimita` espressamente previste dalla legge, diventano definitive e irrevocabili allo stato degli atti. Esse, pertanto, una volta divenute in tal modo definitive, possono essere modificate o revocate solamente quando siano sopraggiunti fatti nuovi (quali il mutamento del quadro indiziario, il venir meno delle esigenze cautelari, la scadenza dei termini di fase o complessivi previsti dalla legge in relazione alla misura cautelare di cui in tutta).    da vedere: Sen 12/06/1991 2083 sez 1 Pen Sen 05/06/1992 1955 sez 1 Pen

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