Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2174 del 3 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2174PEN

Massima

Massima ufficiale
Le norme di cui agli artt. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, 135 cod. pen. e 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 disciplinano il trattamento sanzionatorio e, quindi, hanno natura di norme sostanziali e non processuali. Conseguentemente, nell'ipotesi di successione di leggi nel tempo trova applicazione il principio previsto dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu` favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 402 del 1993, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, eseguita utilizzando il criterio di ragguaglio di lire 25.000 per ciascun giorno di pena detentiva, certamente piu` favorevole per il condannato).    conforme: Sen 26/04/1994 1950 sez 2 Pen Sen 27/05/1994 2226 sez 2 Pen

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