Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32329 del 18 agosto 2011

ECLI:IT:CASS:2011:32329PEN

Massima

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Il giudice di appello, investito della cognizione di un ricorso per cassazione del pubblico ministero in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 580 c.p.p., non può ritenersi investito della cognizione del merito del processo, ma deve porsi, in via eccezionale, nello stesso ruolo del giudice di legittimità. Il ricorso, quindi, non perde la sua connotazione essenziale e rimane sostanzialmente tale, pur essendo devoluto per la decisione al giudice di merito di secondo grado. La Corte d'appello deve, pertanto, verificare preliminarmente se il ricorso risponda ai parametri stabiliti dall'articolo 606 c.p.p. e, qualora esso (convertito solo nominalmente in appello) risulti ammissibile, deve pronunciarsi, con le forme dell'appello, in ordine al ricorso, uniformandosi agli stessi criteri che sarebbero stati adottati dalla Cassazione se il ricorso fosse stato sottoposto al suo giudizio. Ne consegue che la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'articolo 606 c.p.p., e, in quella fase, i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. L'obbligatoria conversione del ricorso non può infatti condurre a risultati vietati dalla legge, legittimando in via indiretta la sperimentazione di mezzi d'impugnazione non concessi alla parte che si giova della conversione. Ne deriva che il ricorso convertito in appello continua ad essere regolato, anche dinanzi al giudice d'appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, con l'unica particolarità dell'unificazione della fase rescindente e di quella rescissoria dinanzi allo stesso giudice; sicché il giudice d'appello deve conoscerne il merito nei limiti in cui esso denuncia vizi rilevanti ai sensi dell'articolo 606 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI ((omissis)) - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. FO. An. n. ad (OMESSO);

2. PO. Na. n. in (OMESSO);

avverso la sentenza n. 230/2009 della Corte d'Appello di Catania in data 1.2.2010;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott.ssa Giovanna VERGA;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Oscar CEDRANGOLO il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

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