Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10224 del 19 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10224PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù delle sentenze della corte costituzionale nn.. 26 del 1979 e 103 del 1982 per le ipotesi di insubordinazione diversa dalla violenza consistente in omicidio volontario, è rimasta inalterata la sola parte precettiva dell'art.. 186, primo comma C.P.M.P. con l'effetto che quando il soggetto passivo non sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale per l'insubordinazione per minaccia ed ingiuria può farsi riferimento, secondo i casi, non alle sole pene ma ai reati militari di ingiuria o minaccia, mentre per l'insubordinazione con violenza, a meno che questa non consista in un omicidio volontario, possono configurarsi i reati militari di percosse, lesioni personali, lesioni gravi o gravissime. Qualora soggetto passivo sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale, invece vengono ad ipotizzarsi i reati comuni previsti dagli artt. 336, 337 e 341, che, per la loro natura di reati complessi, assorbono le minacce, le ingiurie e la violenza rimasta nei limiti delle percosse, ma non le lesioni previste come reati militari o comuni.

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