Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12704 del 27 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:12704PEN

Massima

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La confisca di prevenzione, quale misura patrimoniale di natura ripristinatoria e non sanzionatoria, può essere legittimamente applicata anche in relazione a fattispecie di pericolosità sociale verificatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore delle norme che hanno ampliato i presupposti applicativi di tale misura, in quanto la sua disciplina si pone in sostanziale continuità normativa con la previgente regolamentazione e la sua finalità è quella di sottrarre alla disponibilità di determinati soggetti i patrimoni illecitamente accumulati, a prescindere dal momento in cui si sia manifestata la pericolosità qualificata del proposto. Ciò in ragione della natura preventiva della confisca di prevenzione, che la rende assimilabile alle misure di sicurezza e, pertanto, soggetta al principio tempus regit actum di cui all'art. 200 c.p., anziché al principio di irretroattività di cui all'art. 2 c.p. e all'art. 25 Cost. La revocazione della confisca di prevenzione, disciplinata dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è ammissibile solo in presenza di elementi di novità decisivi, non già di mera rilettura o rivalutazione degli elementi già esaminati nel procedimento conclusosi con il provvedimento definitivo di confisca, e deve essere proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data in cui il richiedente è venuto a conoscenza del fatto nuovo. La successiva assoluzione del proposto da reati penali, pur costituendo un elemento di novità, non è di per sé sufficiente a giustificare la revocazione della confisca, ove questa sia stata disposta sulla base di una valutazione della pericolosità sociale del soggetto fondata su elementi diversi e autonomi rispetto ai fatti oggetto del processo penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

composta da:

Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente

Dott. APRILE Ercole - Relatore

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sui ricorsi presentati da
1. Sp.Di., nato a G il Omissis
2. Pe.Al., nata a G il Omissis
avverso il decreto del 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Brescia: - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla C…

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