Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10779 del 13 ottobre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:10779PEN

Massima

Massima ufficiale
Concreta il reato di propaganda sovversiva l'azione di colui che, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo di diffusione, ponga a conoscenza di un numero indeterminato di persone idee, propositi ed apprezzamenti di ordine sociale o politico idonei, per la loro concretezza e specificità, a provocare un effettivo e concreto pericolo di adesione alle idee, alle tesi ed ai propositi propagandati. L'idoneità dell'azione a suscitare consensi da parte di un numero indeterminato di persone e, quindi, pericolo di adesione al programma sovversivo costituisce il punto di demarcazione tra la propaganda sovversiva, costituente un illecito penale, e la pura manifestazione di pensiero che, al contrario, è un bene costituzionalmente protetto.

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