Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14771 del 19 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:14771PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pur non essendo più soggetta all'obbligo di autenticazione della firma, è considerata dalla legge come fatta a pubblico ufficiale e l'attestazione di fatti in essa contenuta è punibile ai sensi dell'art. 483 c.p. per falsità ideologica del privato in atto pubblico, in quanto la legge attribuisce a tale dichiarazione la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di affermare il vero. La falsità contenuta in tale dichiarazione, volta a consentire l'ultimazione di lavori di costruzione oggetto di condono edilizio, integra il reato di cui all'art. 483 c.p. a prescindere dalla possibilità per la Pubblica Amministrazione di verificare altrimenti la veridicità di quanto attestato, in quanto l'atto è idoneo ad ingannare la fede pubblica e comporta la necessità di accertamenti che la dichiarazione sostitutiva dovrebbe semplificare. Il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Pubblica Amministrazione sono autonomi e distinti, in quanto previsti da norme diverse, senza che l'efficacia temporale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 47 del 1985 si estenda oltre l'ipotesi di esecuzione di lavori in parziale difformità dalla concessione edilizia.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R. C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, emessa in data 25 settembre 2001, con la quale veniva condannata per il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico e per le contravvenzioni di costruzione abusiva, deducendo quali motivi l'omesso esame di prova decisiva e la carenza di motivazione, poiché non si è valutata l'insussistenza della falsità imputata, relativa all'ampliamento e parziale sopraelevazione di un edificio con completamento del volume della terza elevazione, alla luce della relazione statica di idoneità presentata nel 1986, nonostante detto documento fosse stato ammesso dal giudice di appello e nel predetto si facesse riferimento soltanto al piano secondo mansarda e non alla terza elevazione: l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 483 c.p., perché non era ipotizzabile il reato ascritto, giacché, indipendentemente dalla sua insussist…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.