Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23266 del 18 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:23266PEN

Massima

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Il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale, una volta divenuto definitivo, non può essere revocato o modificato sulla base di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto posti a suo fondamento, ma solo in presenza di un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione di pericolosità sociale qualificata che ne ha giustificato l'adozione. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia ritenuto erronea l'applicazione di una misura di prevenzione personale non costituisce di per sé un fatto nuovo idoneo a determinare la revoca della misura patrimoniale, in quanto le valutazioni svolte dalla giurisdizione sovranazionale non incidono direttamente sulla verifica dei presupposti di applicazione delle misure di prevenzione nell'ordinamento interno, essendo questi ultimi rimessi alla competenza esclusiva del giudice nazionale. L'autonomia strutturale e funzionale che caratterizza il procedimento di prevenzione rispetto al processo penale comporta che il giudice della prevenzione, ove investito di una richiesta di revoca fondata sull'asserita inconciliabilità tra i fatti posti a base del provvedimento di applicazione della misura e quelli accertati in sede penale, abbia il potere-dovere di accertare se tali fatti siano stati gli unici presi in esame al momento dell'adozione della misura, potendo in tal caso respingere la domanda di revoca qualora emerga che anche altri presupposti di fatto hanno concorso a giustificare il provvedimento ablativo. Ne consegue che il giudicato formatosi sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale non può essere rimosso sulla base di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto operata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla misura di prevenzione personale, in assenza di un fatto nuovo che faccia venir meno i presupposti di pericolosità sociale qualificata posti a fondamento del provvedimento ablativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LACANNA PASQUALE - PRESIDENTE
Dott. ESPOSITO ANTONIO - CONSIGLIERE
Dott. CONZATTI ALESSANDRO - CONSIGLIERE
Dott. PAGANO FILIBERTO - CONSIGLIERE
Dott. MACCHIA ALBERTO - CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Be. La. n. il (...)
avverso DECRETO del 18/11/2002
CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere MACCHIA ALBERTO
lette le conclusioni del P.G.
OSSERVA
Con decreto del 18 novembre 2002, la Corte di appello di Palermo ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di Be. La., inteso ad ottenere la revoca del decreto adottato dalla medesima Corte il 16 ottobre 1995, con il quale, in parziale riforma del decreto adottato dal Tribunale di Trapani che aveva disposto la confisca di alcuni cespiti patrimoniali di sua pertinenza, era …

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