Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 8080 del 2020

ECLI:IT:TARLAZ:2020:8080SENB

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora il provvedimento impugnato sia stato successivamente modificato o annullato dall'amministrazione, in modo da soddisfare le pretese del ricorrente. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in presenza di giusti motivi, come l'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando viene meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, in quanto l'amministrazione ha successivamente modificato o annullato il provvedimento impugnato, soddisfacendo le pretese del ricorrente. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in presenza di giusti motivi, come l'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa. Questa massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1) Il ricorso amministrativo è improcedibile quando viene meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione. Ciò si verifica quando l'amministrazione ha successivamente modificato o annullato il provvedimento impugnato, soddisfacendo le pretese del ricorrente. 2) In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in quanto è venuto meno l'oggetto della controversia. 3) Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in presenza di giusti motivi, come l'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa. 4) Tale soluzione è coerente con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di interesse per il ricorrente. 5) La compensazione integrale delle spese di giudizio è altresì giustificata dalla definizione della controversia in sede amministrativa, senza necessità di una pronuncia giurisdizionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/07/2020

N. 08080/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01809/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2020, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gradisca 7;

contro

Comune di Riano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale ((omissis)) n. 71;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota del Comune di R…

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