Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13509 del 8 giugno 2007

ECLI:IT:CASS:2007:13509CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta fuori dai casi previsti dalla legge, e solo per ovviare al proprio comportamento negligente per la mancata predisposizione delle misure necessarie ad ovviare ad una situazione di pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza, l'Amministrazione - che non ravvisi gli estremi per la risoluzione unilaterale o la rescissione d'ufficio del contratto d'appalto o per l'esecuzione dei lavori ineseguiti in danno dell'appaltatore - è tenuta a risarcire l'appaltatore per i danni subiti per la illegittima protrazione della durata dei lavori.

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