Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5414 del 10 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5414PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e` configurabile soltanto quando il sorvegliato speciale abbia violato l'obbligo od il divieto di soggiorno, mentre la violazione delle altre disposizioni a lui imposte concreta il reato contravvenzionale di cui al comma primo del citato articolo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva violato l'obbligo di firma e di permanenza in casa nelle ore notturne: la Cassazione, affermando il principio di cui sopra, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'ipotesi delittuosa).    conforme: Sen 01/03/1993 268 sez 1 Pen

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