Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 226440 del 2 luglio 2003
ECLI:IT:CASS:2003:226440PEN
Massima
Massima ufficiale
Poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice. (Nella fattispecie, relativa a ricorso diretto in Cassazione contro il ripristino della misura ordinata dal G.I.P., la Corte, ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite anche con riferimento al caso specifico di ricorso "per saltum", ha precisato che non può essere rintracciata "ratione materiae" (misura cautelare) una "vis attractiva" del ricorso per cassazione rispetto alla procedura ex artt. 306 e 310 c.p.p.; e ciò in quanto la questione dedotta - inefficacia sopravvenuta per mancanza dell'interrogatorio - non risulta neppure dal fascicolo del ricorso concernente il provvedimento coercitivo).
Sentenze simili
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38707 del 2 ottobre 2002
ECLI:IT:CASS:2002:38707PENPoiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consent…
Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 29993 del 24 luglio 2007
ECLI:IT:CASS:2007:29993PENL'eventuale nullità dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida non comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari disposta all'esito della medesima udienza. I…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 353 del 5 marzo 1998
ECLI:IT:CASS:1998:353PENAl tribunale del riesame, e conseguentemente al giudice di legittimità in sede d'impugnazione avverso il relativo provvedimento, possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussis…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4172 del 6 agosto 1996
ECLI:IT:CASS:1996:4172PENIl riesame ` diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare e non anche di quelli incidenti sulla persistenza della stessa, onde con esso sono deducibili soltanto v…
Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2711 del 21 aprile 2000
ECLI:IT:CASS:2000:2711PENI vizi del procedimento del riesame devono essere fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell'ar…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38937 del 14 ottobre 2003
ECLI:IT:CASS:2003:38937PENLe cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono essere fatte valere attraverso l'ist…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39084 del 28 agosto 2018
ECLI:IT:CASS:2018:39084PENIl principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente:
Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misur…
Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12995 del 31 marzo 2016
ECLI:IT:CASS:2016:12995PENLa questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non è deducibile, né…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23680 del 11 giugno 2008
ECLI:IT:CASS:2008:23680PENIl procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei soli presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, senza poter dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdi…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17698 del 5 maggio 2011
ECLI:IT:CASS:2011:17698PENIl giudizio di riesame della misura cautelare è preordinato esclusivamente alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, senza estendersi alle questioni relative …
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.