Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1242 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:1242SENT

Massima

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Il silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla definizione di un procedimento amministrativo, in violazione del principio di tempestività e buon andamento, legittima il ricorrente a proporre ricorso giurisdizionale per l'accertamento dell'inadempimento e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, salvo che l'amministrazione non provveda successivamente a definire il procedimento, facendo venir meno l'interesse del ricorrente. In tal caso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia. L'amministrazione è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro i termini previsti dalla legge, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Il silenzio serbato oltre i termini legali configura un'ipotesi di inerzia amministrativa, che legittima il ricorrente a proporre ricorso giurisdizionale per l'accertamento dell'inadempimento e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, volti a ripristinare la legalità violata. Tuttavia, qualora l'amministrazione provveda successivamente a definire il procedimento, facendo venir meno l'interesse del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In tal caso, le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia, senza che vi sia stata una pronuncia nel merito. Il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sanciti dagli artt. 111 e 97 della Costituzione, impongono al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando l'interesse del ricorrente sia venuto meno per fatti sopravvenuti, evitando così un inutile dispendio di attività processuale. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta un corollario di tale principio, in quanto consente di non aggravare ulteriormente la posizione della parte che, pur avendo inizialmente subito un'inerzia amministrativa, ha poi ottenuto soddisfazione del proprio interesse.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/02/2021

N. 01242/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03560/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3560 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis))', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliati in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del silenzio avverso l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data…

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