Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4134 del 8 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4134PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di frode in commercio è configurabile, nella ipotesi del tentativo, ogni volta che la situazione prospettata sia idonea a trarre in inganno la clientela che ha la legittima aspettativa di vedersi venduto, o servito, il prodotto reclamizzato e non altro. (Nella specie è stato rinvenuto il tentativo di frode in commercio nella omessa indicazione nei menù a stampa, distribuiti ai consumatori in un esercizio pubblico, alle corrispondenti voci, che trattavasi di cibo surgelato).

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