Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 11131 del 28 maggio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:11131CIV

Massima

Massima ufficiale
Pur se è vero che, ai fini della proposizione dei regolamento preventivo di giurisdizione, occorre l'assunzione della qualità di parte in senso formale è del pari certo che non è idonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento ogni deduzione concernente la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che lo ha proposto, non rilevando che quest'ultimo sia stato successivamente estromesso dal giudizio di merito, dovendosi a tali fini avere riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. L'ordinanza pronunciata in sede cautelare dal giudice amministrativo ovvero lo stato di sospensione del processo di merito, conseguente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità non preclude la facoltà di richiedere il regolamento preventivo di giurisdizione. Il regolamento di giurisdizione è esperibile anche in relazione ad un giudizio (nella specie, amministrativo) sospeso per incidente di costituzionalità, poiché la sospensione non esclude la pendenza del giudizio e il divieto di compiere attività processuale durante la sospensione impedisce il compimento di atti propri del giudizio sospeso, ma non il promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito. Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d. processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione, ove detta richiesta di regolamento non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti del processo a quo, la norma dell'art. 331 Cod. proc. civ., in tema di ordine di integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio, ciò posto, tuttavia - poiché l'istanza cui all'art. 41 Cod. proc. civ., prescindendo dall'interesse e dalle posizioni in giudizio delle parti, e non richiedendo la specificazione dei motivi, né l'indicazione dei giudice che si assume fornito di giurisdizione, si distingue da una domanda caratterizzata, oltre che dalla sollecitazione dell'intervento del giudice, dalla contestuale esposizione delle ragioni della richiesta -, la finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza; pertanto, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio a quo, ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale avvenuta notifica del controricorso è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo, e ad escludere, quindi, la necessità, per la Corte, di ordinare l'integrazione del contraddittorio. La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 Cod. proc. civ., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale, a tal fine non essendo rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'irrilevanza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI ((omissis)) - ((omissis)). FINOCCHIARO Mario - Presidente Sezione

Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente Sezione

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, in persona del presidente (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e' elettivamente domiciliato;

- ric…

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