Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7 del 17 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:7PEN

Massima

Massima ufficiale
Il furto militare costituisce un titolo specifico di reato rispetto al titolo generico del furto comune, essendo caratterizzato dalla qualifica di militare del soggetto attivo e del soggetto passivo oltre che dal luogo militare nel quale viene commesso. Pertanto il reato in questione è reato oggettivamente militare a norma della prima parte dell'art. 37 Cod. pen. mil pace, determinando l'operatività della giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare. (Conf: cass pen, sez sesta, 21 febbraio 1970, in giust pen 1970, secondo, 881).

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