Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8418 del 10 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8418PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la violazione, da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, del divieto di effettuare l'analisi di scarico senza il preventivo avviso al titolare dello stesso (così come statuisce l'art.. 15 della legge 10 maggio 1976 n.. 319 a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla corte costituzionale con sentenza n.. 248 del 15 luglio 1983), traducendosi nella illegittimità dell'accertamento eventualmente compiuto, determina la inutilizzabilità di questo come mezzo di prova nel processo penale, dando luogo ad un vizio della motivazione, ove non risulti che il convincimento del giudice di merito si sia formato anche in base ad altre fonti di prova, sufficienti a sorreggere la decisione adottata.

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