Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7185 del 22 marzo 2018

ECLI:IT:CASS:2018:7185CIV

Massima

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Il diritto di proprietà, pur essendo un diritto reale primario, non è assoluto e incondizionato, ma trova limiti e bilanciamenti con altri interessi e diritti costituzionalmente rilevanti. In particolare, la realizzazione di costruzioni edilizie è soggetta al rispetto di distanze legali previste dal codice civile e dalle norme tecniche di piano regolatore, a tutela di esigenze di vicinato, sicurezza, igiene e decoro urbano. Pertanto, il proprietario che abbia realizzato una costruzione in violazione di tali distanze legali può essere condannato all'arretramento della stessa, senza che ciò integri una ingiustificata compressione del suo diritto di proprietà, in quanto tale limitazione è giustificata dalla necessità di contemperare il suo interesse proprietario con gli interessi pubblici e privati tutelati dalle norme sulle distanze. Inoltre, la modifica della domanda giudiziale da parte dell'attore, che inizialmente aveva invocato la violazione delle distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi ex art. 890 c.c. e successivamente ha dedotto la violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c., non integra una inammissibile mutatio libelli, in quanto la nuova domanda, pur diversa sul piano della qualificazione giuridica, è comunque riconducibile al medesimo fatto costitutivo, ossia la realizzazione della costruzione in violazione delle distanze legali, e mira alla medesima pretesa sostanziale, vale a dire il diritto all'arretramento della costruzione. Infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, disposta dal giudice di appello nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione, rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in cassazione, salvo il caso di violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, non ricorrente nella fattispecie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO ((omissis)) - Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18770/2013 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita' di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS) per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS) per procura speciale a margine del controricorso;
- c…

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