Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10254 del 12 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10254PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, in sede di riesame di un provvedimento cautelare personale, può fondare il proprio giudizio esclusivamente sugli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura cautelare, dai quali devono emergere gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere al giudice del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, essendo sufficiente la trasmissione degli "elementi su cui la richiesta si fonda", che possono consistere anche in stralci o in una utilizzazione parziale degli atti raccolti nelle indagini preliminari. La sanzione di inefficacia prevista dall'art. 309, comma 5, c.p.p. consegue solo alla mancata trasmissione di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., e non anche di quelli che il pubblico ministero abbia scelto di non inviare al giudice per le indagini preliminari. Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, il giudice può legittimamente considerare, oltre agli elementi oggettivi del fatto-reato, anche il comportamento concreto tenuto dall'indagato successivamente alla commissione del reato, quale circostanza rilevante ai fini della prognosi sulla sua pericolosità sociale e sulla concreta possibilità che egli commetta reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
M. G. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 17.8.01 con cui il g.i.p. del Tribunale di Genova aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, lamentando l'inosservanza della legge penale per essere stata omessa la trasmissione di atti (sottoposti a sequestro da parte della G.d.F. a seguito di perquisizione personale in data 15.8.01 ed elencati nell'informativa di reato posta a disposizione della difesa) da parte del P.M. in violazione del combinato disposto degli artt. 309 c. 5 e 291 c. 1 c.p.p., atti che rappresentavano elementi di prova a favore di esso ricorrente e dovevano, perciò, essere acquisiti al fascicolo del procedimento di convalida e quindi posti a disposizione del Tribunale del riesame, nonché la manifesta illogicità della motivazione sia laddove si sostiene che, malgrado la loro mancata acquisizione, gli atti in que…

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