Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30183 del 28 agosto 2002

ECLI:IT:CASS:2002:30183PEN

Massima

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Il coinvolgimento di un soggetto in un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche se in un ruolo marginale, può giustificare l'applicazione di misure cautelari personali, purché sia adeguatamente motivato il concreto e specifico pericolo di recidiva, nonostante la restrizione in carcere di altri membri dell'organizzazione criminosa. Infatti, la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso o comunque strutturata in modo stabile e permanente, anche in posizione subordinata, comporta una presunzione di pericolosità sociale che deve essere valutata in concreto dal giudice, il quale deve verificare il rischio effettivo di reiterazione del reato, tenendo conto del ruolo ricoperto dall'indagato all'interno dell'organizzazione e della sua capacità di mantenere i contatti con gli altri associati anche in assenza di specifici accordi per la commissione di singoli episodi delittuosi. Pertanto, la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari non può limitarsi a considerazioni di carattere generale sulla pericolosità dell'associazione, ma deve analizzare in modo approfondito la concreta e attuale pericolosità sociale del singolo indagato, anche in relazione alla sua posizione all'interno del sodalizio criminoso.

Sentenza completa

V. M. è stata sottoposta agli arresti domiciliari in relazione ad una imputazione di partecipazione ad una associazione per lo spaccio di sostanze stupefacenti e di spaccio delle medesime. L'ordinanza impugnata, che in sede di riesame ha confermato il provvedimento del GIP, si diffonde nella dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria associazione criminosa, sia pure di tipo familiare, il cui capo, I. V., sottoposto a custodia cautelare in carcere, è zio della V. A specifico carico di quest'ultima vi sarebbero due conversazioni intercettate. Nella prima la V., discutendo con il padre e con lo zio V., avrebbe fatto riferimento inequivoco a determinati quantitativi di droga da preparare. Nella seconda l'I. V. parlando con terzi coindagati avrebbe indicato la nipote M. come incaricata di effettuare le consegne. In ordine alle esigenze cautelari l'ordinanza, pur ritenuto il ruolo marginale della V. nella complessiva attività criminosa, sottolinea la peri…

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