Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24549 del 7 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:24549PEN

Massima

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Il pericolo di reiterazione del reato, quale presupposto per l'applicazione di una misura cautelare personale, non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, da effettuarsi sulla base di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che la mancanza di condotte delittuose nel periodo intermedio sia di per sé decisiva ai fini dell'esclusione del pericolo di reiterazione. Inoltre, l'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso" di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non presuppone necessariamente l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, idonea a veicolare un messaggio intimidatorio amplificato dall'evocazione di un contesto criminale organizzato. In tal caso, la scelta della misura cautelare più afflittiva, come la custodia in carcere, risulta adeguatamente motivata dalla gravità delle condotte, dalle modalità di commissione dei reati e dalla personalità dell'indagato, caratterizzata da una spiccata capacità criminale e da un percorso di vita segnato dall'illegalità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 27/12/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (cosi' come modificato per il termine di vigenza dal Decreto Legge n. 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, convertito nella L. 25 febbraio 2022, n. 15)…

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