Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8965 del 5 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:8965PEN

Massima

Massima ufficiale
E` possibile l`applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato ai sensi dell`art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre che ai reati puniti con pena detentiva, anche a quelli sanzionati con pena pecuniaria, sola, congiunta o alternativa. Il giudice investito della richiesta ex art. 77, dopo di aver fissato sia la pena detentiva che quella pecuniaria da infliggere in concreto (se entrambe sono previste) deve provvedere al ragguaglio ex art. 135 cod. pen. della pena pecuniaria a quella detentiva e, se la pena detentiva cosi` determinata, sommata alla pena detentiva congiunta, e` compresa nel limite dell`art. 77, deve applicare la sanzione sostitutiva corrispondente, con conseguente estinzione del reato.   da vedere: [p82\10942] conforme: Sen 14/04/1986 2622 sez L Civ Sen 18/03/1986 1885 sez L Civ Sen 15/03/1986 1773 sez L Civ Sen 29/04/1986 1025 sez 1 Pen Sen 22/04/1986 364 sez 5 Pen Sen 10/04/1986 2503 sez 2 Civ Sen 10/03/1986 1606 sez 3 Civ

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