Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 7951 del 21 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:7951CIV

Massima

Massima ufficiale
L'IVA all'importazione è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri: ne deriva che non sono applicabili, nel caso di sottrazione di merci all'IVA all'importazione, le disposizioni di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto il rinvio disposto dall'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 alle leggi doganali opera con riferimento al trattamento sanzionatorio e non al novero dei soggetti sanzionabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il gestore di fatto di società di capitali, quale concorrente con esse nell'attività di contrabbando, potesse rispondere, in solido con le società, dell'IVA all'importazione da queste evasa).

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