Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9596 del 5 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:9596PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora la sostanza stupefacente sia detenuta in quantita` non modica, non e` consentito scindere la parte di essa che si assume destinata all'uso personale dell'imputato da quella che costui ha destinato allo spaccio. Infatti, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo di droga, prescindendo da ogni considerazione sull'uso che di essa si intenda fare, poiche` il legislatore ha ritenuto che siffatta detenzione costituisca, obiettivamente ed in concreto, un pericolo per l'incremento dello spaccio.    conforme: Sen 10/11/1986 12624 sez 1 Pen

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