Cassazione penale Sez. I sentenza n. 747 del 30 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:747PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di revoca della libertà provvisoria il giudice deve emettere nuovo mandato di cattura. Questo, costituendo un effetto dell'ordinanza di revoca della libertà provvisoria la quale è assoggettata alle norme generali previste in materia di impugnazioni dagli artt. 190 ss. cod. proc. pen., trova un limite temporale nella scadenza del termine per il ricorso per cassazione o nel rigetto di tale gravame, in virtù dell'effetto sospensivo di cui all'art. 205 cod. proc. PEN.. tale limite temporale non esclude l'ordine, contenuto nella stessa ordinanza di revoca, di ripristinare la custodia cautelare con emissione del mandato di cattura da eseguire nel momento immediatamente successivo alla scadenza del termine di impugnazione o all'esaurimento dell'eventuale procedimento di impugnazione. Qualora l'ordinanza di revoca non abbia previsto il ripristino dello stato di custodia cautelare, la omessa impugnazione di essa preclude il riesame della mancata emissione del mandato di cattura, salvo il riesame del periculum libertatis in una successiva fase processuale, secondo lo sviluppo formale e materiale del procedimento.

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