Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5713 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:5713SENT

Massima

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L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, previo accertamento dell'attualità e dell'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico, della prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati e dell'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione, in applicazione dell'istituto dell'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, il quale costituisce una forma di procedimento espropriativo semplificato che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio. L'acquisizione sanante, pur trovando applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, si differenzia dall'abrogato istituto dell'occupazione appropriativa per il fatto che il trasferimento della proprietà avviene ex nunc, al momento dell'emanazione del provvedimento di acquisizione, e non retroattivamente, con la conseguente impossibilità di utilizzarlo in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l'esecuzione della sentenza che abbia accertato l'illegittimità dell'occupazione del bene da parte della pubblica amministrazione è un ausiliario del giudice, che esercita i poteri di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 nell'ambito del giudizio sul silenzio, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante. Pertanto, in caso di inerzia dell'amministrazione, il giudice può nominare il commissario ad acta già in sede di cognizione, il quale provvederà ad esercitare i poteri di cui all'art. 42-bis, mentre qualora sia invocata solo la tutela (restitutoria e risarcitoria) prevista dal codice civile e non si richiami l'art. 42-bis, il giudice deve pronunciarsi tenuto conto del carattere doveroso della funzione attribuita dall'art. 42-bis all'amministrazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/09/2021

N. 05713/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03887/2013 REG.RIC.

N. 02654/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2013, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis))ò, ((omissis)), con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.G. Orsini, 30 con proposizione di ricorso per reclamo ex art. 117 comma 4 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2015, proposto da
Co…

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