Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9710 del 21 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:9710CIV

Massima

Massima ufficiale
La legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Pertanto il fallito difetta di legittimazione ad impugnare una decisione emessa nei confronti del curatore del fallimento, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame. In questi casi la conseguente inammissibilità dell'impugnazione può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio.

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