Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1559 del 8 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1559CIV

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto d`iscrizione e cancellazione negli albi, e` inammissibile ove non venga notificato, entro l`unico termine all`uopo assegnato, ed esclusa, quindi, ogni possibilita` di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dell`ordine che ha adottato il provvedimento innanzi al consiglio nazionale forense, nonche` al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualita` di contraddittori necessari.   conforme: [s80\06014]

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