Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1956 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:1956SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di una concessione edilizia già rilasciata richiede il previo parere della competente Commissione edilizia, salvo il caso in cui l'Amministrazione non debba compiere alcuna valutazione di ordine tecnico, nonché una puntuale e congrua motivazione in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio dell'interesse del privato, il quale ha già impiegato mezzi e risorse economiche nell'esercizio dei diritti o dei poteri scaturenti dal provvedimento concessorio ormai perfezionatosi e ha fatto affidamento sulla sua validità. L'Amministrazione deve, pertanto, effettuare una adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, comparando l'interesse pubblico al ripristino della situazione pregressa con l'interesse del privato al mantenimento della posizione di vantaggio ormai acquisita, al fine di evitare che l'autotutela si risolva in un ingiustificato pregiudizio economico per la Pubblica Amministrazione senza un'effettiva soddisfazione dell'interesse pubblico. In mancanza di tali presupposti, il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia è illegittimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II^
composto dai Signori:
Cons. Dott. Luigi Tosti, Presidente;
Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Relatore;
Cons. Dott. Stefano Toschei;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. reg. gen. 2113-1996, proposto dalla Sig.ra Ro. Ta., rappresentata e difesa dall'Avv. Lu. To., presso il cui studio, in Ro., Via G. Fe. n. (...), è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di Gu. Mo. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ma. Fi., presso il cui studio, in Ro., Via G. Ch. n. (...), è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento,
previa sospensione
dell'ordinanza sindacale n. 445 del 7.12.1995, con la quale è stata annullata la concessione edilizia n. 22 del 14.1.1995, ed ordinata la rimessa in pristino previa demolizione delle opere realizzate;
di ogni atto presupposto, conseguente o comu…

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