Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27790 del 11 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:27790PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p. può essere ritenuta sussistente anche quando il ruolo dell'indagato all'interno del sodalizio risulti ridimensionato rispetto all'originaria prospettazione accusatoria, purché permangano elementi idonei a configurare il suo contributo, anche se di minore rilievo, al perseguimento degli scopi dell'associazione. In tali casi, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non può essere superata, in quanto la partecipazione, ancorché ridimensionata, all'associazione mafiosa rende inidonea l'applicazione di misure cautelari meno afflittive. Ciò in quanto la gravità del reato associativo e il pericolo concreto di reiterazione di analoghi fatti impongono l'adozione della misura più idonea a scongiurare il rischio di commissione di ulteriori reati, anche quando emergano elementi che ridimensionino il ruolo specifico dell'indagato all'interno del sodalizio. La valutazione complessiva del quadro indiziario, comprensivo di tutte le risultanze probatorie, anche se in parte sopravvenute, deve pertanto condurre a ritenere sussistente la permanenza delle esigenze cautelari, in assenza di elementi tali da superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dalla legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente

Dott. ALMA Marco Maria - Relatore

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. CALVISI Michele - Consigliere

Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ca.Ca., nato a C il giorno (Omissis)
rappresentato ed assistito dall'avv. Fi.Ma.Bo. - di fiducia;
avverso l'ordinanza n.r.g. 1291/2023 in data 11/1772024 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duo…

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