Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3127 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3127SENT

Massima

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La mancata indicazione dei termini per l'inizio e la conclusione della procedura espropriativa e dei lavori nella delibera consiliare di avvio della procedura espropriativa, vizia "in radice" il provvedimento ablatorio. L'inutile decorso dei termini fissati dall'Amministrazione per l'avvio e per la conclusione delle procedure espropriative determina l'inefficacia della originaria dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente illegittimità del decreto di espropriazione. L'Amministrazione può prorogare il termine per l'avvio o per la conclusione della procedura espropriativa, ma solo prima che il termine sia scaduto, motivando in ordine alle ragioni che rendono necessaria la proroga e sempre che il ritardo non sia dipeso da cause ad essa imputabili. La proroga deve essere disposta dallo stesso Organo che ha fissato il termine originario e deve essere comunicata ai soggetti espropriandi. Se il termine per l'avvio o per la conclusione della procedura espropriativa è inesorabilmente scaduto e non appare prorogabile, l'Amministrazione deve rinnovare l'intera procedura, ricominciando dalla "dichiarazione di pubblica utilità". Qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione, la proroga - ove possa essere disposta - deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità ed ha fissato i termini originari. Quando un sub-procedimento non fa parte dell'ordinaria sequenza procedimentale, come nel caso in cui riguardi la proroga dei termini per il completamento dei lavori di un'opera pubblica e della dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione deve inviare ai diretti interessati un apposito avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990. È illegittimo il provvedimento che, in luogo di rimuovere l'intera procedura, disponga la proroga dei termini per l'inizio della procedura espropriativa stabiliti nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità in sanatoria dell'avvenuta scadenza di termini stessi.

Sentenza completa

N. 01406/2011
REG.RIC.

N. 03127/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01406/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2011, proposto dal Sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio Capotorto-Sito in Napoli, Centro Direz. Is.E/2 sc.A;

contro

Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;
Vallo di ((omissis)) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Piazza della Repubblica n.2;

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