Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2614 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:2614SENT

Massima

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Il titolare di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività commerciale nel settore merceologico non alimentare, anche se originariamente limitata a specifiche categorie merceologiche, ha diritto, ai sensi degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 114/1998, di porre in vendita tutti i prodotti rientranti in tale settore, senza che possano trovare applicazione limitazioni o divieti introdotti successivamente dall'amministrazione comunale per determinate categorie merceologiche, in quanto tali restrizioni sono riferibili solo alle nuove attività e non a quelle già autorizzate. Pertanto, l'amministrazione è tenuta a modificare d'ufficio il titolo autorizzatorio per adeguarlo al nuovo quadro normativo, senza che il mancato esercizio di tale obbligo possa comportare la perdita del diritto riconosciuto al commerciante. La massima si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il titolo originario di autorizzazione amministrativa, rilasciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 114/1998, era limitato a specifiche tabelle merceologiche, tra le quali non rientravano le calzature. 2. Tuttavia, l'art. 63, comma 14, del d.m. n. 375/1988 prevedeva una norma transitoria che consentiva ai titolari di autorizzazioni per le tabelle IX e XI (che comprendevano le calzature) di porre in vendita i prodotti di tali tabelle, subordinatamente a richiesta di modifica del titolo. 3. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 114/1998, che ha abrogato il precedente sistema delle tabelle merceologiche, l'art. 5 ha previsto la suddivisione dell'attività commerciale in soli due settori: alimentare e non alimentare. 4. L'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 ha stabilito che i titolari di autorizzazioni per la vendita di prodotti appartenenti alle precedenti tabelle merceologiche hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al corrispondente settore merceologico (nel caso di specie, non alimentare) e hanno diritto alla modifica d'ufficio del titolo. 5. Pertanto, il subentrante nell'attività commerciale, in virtù delle norme transitorie del d.lgs. n. 114/1998, aveva diritto di vendere tutti i prodotti del settore non alimentare, senza che potessero trovare applicazione le successive limitazioni introdotte dal Comune per determinate categorie merceologiche, in quanto riferibili solo alle nuove attività e non a quelle già autorizzate. 6. L'amministrazione comunale, avendo omesso di procedere alla modifica d'ufficio del titolo autorizzatorio, non può opporre al subentrante limitazioni o divieti successivamente adottati, in quanto il diritto del commerciante di vendere tutti i prodotti del settore non alimentare è direttamente riconosciuto dalla legge, a prescindere dall'adeguamento formale del titolo.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/03/2021

N. 02614/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04514/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4514 del 2008, proposto da Soc Zhida Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, 47;

contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'((omissis)), domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento della DD n. 787/08 : divieto di prosecuzione attività limitatamente alla vendita di calzature in ((omissis)) II n. 38;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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