Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9869 del 21 settembre 1991
ECLI:IT:CASS:1991:9869CIV
Massima
Massima ufficiale
In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso e` nullo per violazione della norma imperativa, di cui all'art. 2110 cod. civ., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non gia` temporaneamente inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza suddetta. Il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato art. 2110 cod. civ. una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, percio`, esistere gia` anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest`atto ove di esso costituisca il solo motivo. da vedere: Sen 13/01/1989 133 sez L Civ
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