Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9869 del 21 settembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:9869CIV

Massima

Massima ufficiale
In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso e` nullo per violazione della norma imperativa, di cui all'art. 2110 cod. civ., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non gia` temporaneamente inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza suddetta. Il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato art. 2110 cod. civ. una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, percio`, esistere gia` anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest`atto ove di esso costituisca il solo motivo.  da vedere: Sen 13/01/1989 133 sez L Civ

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.