Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3160 del 13 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3160CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio del doppio grado di giurisdizione - che è ispirato alla finalità di far si che le controversie siano sottoposte, successivamente, alla valutazione di merito di due diversi organi giudiziari, al secondo dei quali, istituzionalmente superiore al primo, è demandato il compito di riesaminare ex novo, nei limiti del gravame, il rapporto giuridico controverso - è osservato con lo esercizio, in appello, della sola funzione giurisdizionale da parte del giudice competente secondo l'attuale sistema delle impugnazioni, senza, pertanto, necessità di un doppio grado d'istruttoria ne della assistenza del giudice di appello da parte di un nuovo esperto, diverso da quello incaricato dal primo giudice, nel caso in cui la materia controversa implichi accertamenti e pareri di natura tecnica.

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